INFANTICIDIO IN CONDIZIONI DI ABBANDONO MATERIALE E MORALE

Il reato di infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale è previsto dall'art. 578, c.p., a norma del quale: "la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da 4 a 12 anni (comma I) A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni 21. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi (comma II). Non si applicano le aggraventi stabilite dall'articolo 61 del codice penale (comma III)".