INFEDELTÀ DEL PATROCINATORE O DEL CONSULENTE TECNICO
Il reato di infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico è previsto dall'art. 381, c.p., a norma del quale: "il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa non inferiore a 103 (comma I). La pena è della reclusione fino a 1 anno e della multa da 51 a 516, se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria (comma II)".
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