INSOLVENZA FRAUDOLENTA

Il reato di insolvenza fraudolenta è previsto dall'art. 641, c.p., a norma del quale: "chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non admpierla è punito, a querela della persona offesa, qualora la obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione dino a 2 anni o con la multa fino a € 516 (comma I). L'adempimento della obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato (comma II)".