INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE OD IMPEDIRE COMUNICAZIONI O CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE

Il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche è previsto dall'art. 617 bis, c.p., a norma del quale: "chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da 1 a 4 anni (comma I). La pena è della reclusione da 1 a 5 anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (comma II)".