INTERFERENZE ILLECITE NELLA VITA PRIVATA

Il reato di interferenze illecite nella vita privata è previsto dall'art. 615 bis, c.p., a norma del quale: "chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svlgentesi nei luoghi indicati dall'art. 614, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni (comma I). Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo (comma II). I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da 1 a 5 anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (comma III)".