INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA

Il reato di intralcio alla giustizia (ex subornazione) è previsto dall'art. 377, c.p., a norma del quale: "chiunque offende o promette denaro o altra utulità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurlo commettere i reati previsti dagli artt. 371 bis (False informazioni al pubblico ministero), 371 ter (False dichiarazioni al difensore), 372 (Falsa testimonianza) e 373 (Falsa perizia o interpretazione), soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi (comma I). La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa (comma II). Chiunque con violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo (comma III). Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339 (comma IV). la condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici (comma V)".