ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Il reato di istigazione alla corruzione è previsto dall'art. 322, c.p., a norma del quale: "chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318 (Corruzione per un atto d'ufficio), ridotta di un terzo (comma I). Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319 (Corruzione pr un atto contrario ai doveri d'ufficio), ridotta di un terzo (comma II). La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318 (comma III). L pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'ncaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 (comma IV)".