ISTIGAZIONE O AIUTO AL SUICIDIO

Il reato di istigazione o aiuto al suicidio è previsto dall'art. 580, c.p., a norma del quale: "chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da 5 a 12 anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima (comma I). Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente (art. 579: omicidio del consenziente). Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intende o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio (comma II)".