LEGITTIMA DIFESA

La legittima difesa è una causa di giustificazione, sancita dall'art. 52, c.p., a norma del quale: "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa". A questo primo comma, la legge 13 febbraio 2006, n. 59 ne ha aggiunti altri 2: "nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma (Violazione di domicilio), sussite il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione (comma II). La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale (comma III)".