MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO

Il reato di malversazione a danno dello Stato è previsto dall'art. 316 bis, c.p., a norma del quale: "chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni".