OMICIDIO DEL CONSENZIENTE

Il reato di omicidio del consenziente è previsto dall'art. 579, c.p., a norma del quale: "chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da 6 a 15 anni (comma I). Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61 (comma II). Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso: 1) contro una persona minore degli anni diciotto; 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno (comma III)".