OMISSIONE

In materia penale, l'omissione rileva come condotta criminosa che si sostanzia in un comportamento negativo del soggetto, il quale, appunto, omette di compiere un'azione doverosa. L'art. 40, comma II, c.p. dispone, in proposito, che: "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo". Tradizionalmente, i reati omissivi si distinguono in: reati omissivi propri (o di pura omissione) e reati omissivi impropri (o commissivi mediante omissione).