OMISSIONE DI REFERTO

Il reato di omissione di referto è previsto dall'art. 365, c.p., a norma del quale: "chiunque, non avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino ad € 516 (comma I). Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (comma II)".