PIGNORAMENTO

Il pignoramento è l'atto mediante il quale inizia l'espropriazione forzata e consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario rivolge al debitore di astenersi da qualsiasi atto idoneo a sottrarre alla garanzia del credito indicato i beni assoggettati ad espropriazione e i loro frutti (artt. 491- 497, c.p.c.; art. 2912 ss., c.c.); il pignoramento viene effettuato ad opera dell'ufficiale giudiziario ed ha luogo su richiesta del creditore, munito del titolo esecutivo e del precetto ritualmente notificati al debitore. Il pignoramento non può essere compiuto prima che siano trascorsi 10 giorni dalla notificazione del precetto, o prima del maggiore termine ivi indicato, anche se il Presidente del Tribunale, in caso di pericolo nel ritardo, può autorizzare l'esecuzione immediata, con o senza cauzione; il pignoramento, infine, deve essere iniziato entro il termine di 90 giorni dalla notificazione del precetto, altrimenti diviene inefficace.