PETITUM

Latino: "oggetto della domanda", indica ciò che la parte richiede al giudice e, insieme ai soggetti del processo e alla causa petendi, rappresenta uno degli elementi dell'azione, che deve essere indicato esattamente nell'atto di citazione (art. 163, c.p.c.), a pena di nullità (art. 164, c.p.c.). Si suole distinguere tra petitum immediato e petitum mediato: nel primo caso, ci si riferisce al provvedimento che viene chiesto al giudice con la domanda giudiziale (ex: il sequestro); nel secondo caso, si fa riferimento all'oggetto che, indirettamente, si intende ottenere dalla parte avversa (ex: una prestazione).