POLIZIA GIUDIZIARIA

La polizia giudiziaria è il complesso di organi formato da ufficiali ed agenti della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato, nonché dagli agenti di custodia (ossia della Polizia penitenziaria) e da tutti i soggetti cui la legge attribuisce tale qualifica (ex: il sindaco di un comune in cui non ha sede un ufficio di polizia di Stato o un comando dei Carabinieri o della Guardia di Finanza; le guardie delle province e dei comuni, quando sono in servizio e nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza); la polizia giudiziaria è posta nella diretta disponibilità dell'Autorità Giudiziaria (art. 109, Cost.) e, nel procedimento penale, svolge una serie di funzioni investigative: "deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale", inoltre, "svolge ogni indagine o attività disposta o delegata dall'Autorità Giudiziaria" (artt. 55-59, 347-357, c.p.p.; L. 26.3.2001, n. 128).