PORNOGRAFIA MINORILE

Il reato di pornografia minorile è previsto dall'art. 600 ter, c.p., a norma del quale: "chiunque, utilizzando minori degli anni 18, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce i minori di anni 18 a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da € 25.822 a € 258.228 (comma I). Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pronografico di cui al primo comma (comma II). Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni 18, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645 (comma III). Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da € 1.549 a € 5.164 (comma IV). Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità (comma V)".