PRECETTO

Il precetto è l'atto che precede, di regola, l'esecuzione forzata e consiste nella formale intimazione rivolta al debitore di adempiere l'obbligazione che risulta dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore ai 10 giorni o, in casi eccezionali, immediatamente, con l'avvertimento che, in caso contrario, si procederà ad esecuzione forzata. Il precetto è un atto recettizio, poiché acquista efficacia nel momento in cui viene portato a conoscenza del destinatario, mediante la sua notificazione: il precetto, infatti, deve essere notificato alla parte personalmente e perde efficacia se l'esecuzione non è iniziata entro 90 giorni dalla notificazione (artt. 480-482, c.p.c.).