PORNOGRAFIA VIRTUALE

Il reato di pornografia virtuale è previsto dall'art. 600 quater.1, c.p. (inserito dall'art. 4 della L. 6.2.2006, n. 38), a norma del quale: "le disposizioni di cui agli articoli 600 ter (Pornografia minorile) e 600 quater (Detenzione di materiale pornografico) si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni 18 o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo (comma I). Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tenciche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (comma II)".