RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

La rappresentanza in giudizio indica la rappresentanza tecnica delle parti nel processo civile ad opera di un avvocato: ad eccezione delle cause dinanzi al giudice di pace, in cui le parti possono stare in giudizio personalmente, se il valore della controversia non supera € 516,46 o se lo stesso giudice di pace le autorizza, l'art. 82, c.p.c. dispone che esse "non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore". La rappresentanza in giudizio viene conferita dalla parte al difensore mediante la procura alle liti. In diritto processuale, il difensore normalmente assiste l'imputato e, se questi è contumace, lo rappresenta in giudizio; mentre il danneggiato costituitosi parte civile partecipa al processo penale rappresentato dal proprio difensore.