RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

La rappresentanza processuale consente ai soggetti privi della capacità di stare in giudizio di parteciparvi: l'art. 75, c.p.c., infatti, dispone che "sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere", mentre, "le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità". Diversa è, invece, la rappresentanza volontaria, conferita ad un soggetto da una parte che ha il libero esercizio dei propri diritti, al fine di rappresentarla nel processo; l'art. 77, c.p.c. dispone che essa deve essere conferita espressamente e mediante atto scritto (procura), a meno che si tratti di atti urgenti o di misure cautelari (artt. 75, 77, 78, 82, 182, 319, 420, c.p.c.).