REGOLAMENTO DI COMPETENZA

In diritto processuale civile, il regolamento di competenza è il mezzo di impugnazione, mediante il quale si può impugnare una pronuncia sulla competenza, impedendo il suo passaggio in giudicato; il regolamento di competenza può essere necessario o facoltativo: è necessario quando la sentenza non ha deciso sul merito della causa, ma solo sulla competenza; è facoltativo quando la sentenza ha deciso sia sulla competenza (in senso affermativo) sia sul merito, per cui la parte ha la possibilità di scegliere se impugnare la pronuncia con il mezzo in esame (chiedendo la soluzione della sola questione di competenza) o, in alternativa, con i mezzi di impugnazione ordinari (impugnando la pronuncia sulla competenza, insieme a quella di merito) (artt. 42-50, c.p.c.). Il regolamento di competenza è d'ufficio quando il giudice dinanzi al quale viene riassunta la causa, in relazione alla quale il primo giudice si era dichiarato incompetente, ritenga anch'egli di non essere competente (conflitto di competenza); si deve trattare, però, di questioni relative alla competenza per materia o per territorio disciplinati dall'art. 28, c.p.c. (competenza inderogabile). In quest'ultimo caso, il giudice che si reputa incompetente emana ordinanza con la quale richiede il regolamento di competenza e dispone la trasmissione del fascicolo d'ufficio alla Corte di Cassazione; in tutti gli altri casi, invece, la richiesta di regolamento di competenza è proposta alla Corte di Cassazione dalla parte interessata, mediante ricorso, sottoscritto dal difensore e notificato alle altre parti. La Corte di Cassazione si pronuncia sulla competenza, con sentenza, in seguito a procedimento in camera di consiglio. In diritto processuale penale, non è previsto un procedimento di regolamento di competenza, ma il codice di rito disciplinata una procedura di denuncia e di risoluzione dei conflitti di competenza (artt. 28-32, c.p.p.). In diritto processuale amministrativo, è possibile sollevare l'incompetenza territoriale del T.A.R. adito, mediante ricorso, con il quale si chiede al Consiglio di Stato il regolamento di competenza preventivo; anche in tal caso, il Consiglio di Stato decide in camera di consiglio e la decisione è vincolante per i T.A.R. (art. 31, L. 6.12.1971, n. 1034).