REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO

Il registro delle notizie di reato è il registro nel quale il pubblico ministero iscrive, immediatamente, ogni notizia di reato che gli sia pervenuta o che abbia acquisito di propria iniziativa, nonché, qualora ne sia a conoscenza, il nome della persona alla quale il reato è attribuito (art. 335, c.p.p.); dalla data di iscrizione delle notizia di reato nel relativo registro inizia a decorrere il termine (6 mesi o 1 anno) per il compimento delle indagini preliminari (art. 405, c.p.p.). In particolare, se l'autore del reato è noto, l'iscrizione viene effettuata nel Modello 21 del registro delle notizie di reato, mentre se è ignoto, la notizia di reato è iscritta nel Modello 44; a tali modelli, si aggiungono il Modello 45, che rappresenta il registro delle notizie non costituenti reato (art. 109, disp. att. c.p.p.; circ. 8.10.1989, n. 533), e il Modello 46, definito registro degli anonimi, perché contiene le denunce anonime e gli altri documenti anonimi che, come tali, non possono essere utilizzati nel procedimento e, trascorsi 5 anni, vengono distrutti (art. 108, disp. att. c.p.p.).