RICETTAZIONE
Il reato di ricettazione è previsto dall'art. 648, c.p., a norma del quale: "fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, riceve od occultare, è punito con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da 516 a 10.329 (comma I). La pena è della reclusione sino a 6 anni e della multa sino a 516, se il fatto è di particolare tenuità (comma II). Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto (comma III)".
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