RICUSAZIONE

La ricusazione è l'istituto mediante il quale le parti di un processo, civile o penale, possono chiedere la sostituzione di un giudice (inteso come persona fisica), al fine di garantire la sua imparzialità in presenza di situazioni che potrebbero comprometterla. In diritto processuale civile, le parti, mediante ricorso contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, possono proporre la ricusazione del giudice procedente, in tutti i casi in cui lo stesso è obbligato ad astenersi ex art. 51, c.p.c. (ex: se il giudice ha interesse nella causa); se viene ricusato un giudice di pace, sulla ricusazione decide il presidente del tribunale, se, invece, è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte, sulla ricusazione decide il collegio di appartenenza (artt. 52-54, c.p.c.). Anche in diritto processuale penale, il pubblico ministero o le altre parti private, entro i termini stabiliti dal codice di rito, possono chiedere la ricusazione del giudice nei casi in cui questi ha l'obbligo di astenersi ex art. 36, c.p.p. (tranne che per "gravi ragioni di convenienza"), nonché quando, nell'esercizio delle sue funzioni e prima che venga pronunciata la sentenza, egli abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione; sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise d'appello decide la corte d'appello, sulla ricusazione di un giudice della corte d'appello decide una sezione della stessa corte, diversa da quella cui appartiene il giudice ricusato, ed, infine, sulla ricusazione di un giudice della Corte di cassazione decide una sezione della stessa corte, diversa da quella cui appartiene il giudice ricusato (artt. 37-44, c.p.p.).