RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ
Il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù è previsto dall'art. 600, c.p., a norma del quale: "chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da 8 a 20 anni (comma I). La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona (comma II). La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni 18 o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi (comma III)".
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