RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO

Il reato di rifiuto di atti d'ufficio è previsto dall'art. 328, comma I, c.p., a norma del quale: "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni".