RIFIUTO DI INDICAZIONI SULLA PROPRIA IDENTITÀ PERSONALE

Il reato di rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale è previsto dall'art. 651, c.p., a norma del quale: "chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esrcizio delle sua funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a € 206".