RITRATTAZIONE

La ritrattazione è una causa speciale di non punibilità, prevista dall'art. 376, c.p., nelle ipotesi di false informazioni al pubblico ministero (art. 371 bis, c.p.), false dichiarazioni al difensore (art. 371 ter, c.p.), falsa testimonianza (art. 372, c.p.) e falsa perizia o interpretazione (art. 373, c.p.), che esclude la punibilità del colpevole, "se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento (comma I). Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile (comma II)".