RIUNIONE DEI PROCESSI

In diritto processuale civile, la riunione dei processi può essere disposta, anche d'ufficio dal giudice, quando più procedimenti relativi alla stessa causa o a cause connesse pendono dinanzi allo stesso giudice (artt. 273, 274, c.p.c.); si parla di riunione dei processi anche in relazione alle ipotesi di litispendenza, continenza e connessione. In diritto processuale penale, l'art. 17, c.p.p., rubricato proprio "riunione di processi", prevede che la riunione di processi possa avvenire in presenza di determinati presupposti: i processi siano pendenti nello stesso stato e grado, siano di competenza del medesimo giudice (inteso quest'ultimo come ufficio giudiziario), siano connessi ex art. 12, c.p.p. o, comunque, siano uniti da una delle ipotesi di collegamento probatorio previste dall'art. 371, c. II, lett. b, c.p.p., purché la riunione non determini un ritardo nella definizione degli stessi. La riunione di processi è disposta anche 'ufficio dal giudice con ordinanza, dopo aver sentito le parti (art. 19, c.p.p.).