RIVELAZIONE E UTILIZZAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO

Il reato di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio è previsto dall'art. 326, c.p., a norma del quale: "il pubblico ufficiale, o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da 6 mesi e 3 anni (comma I). Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno (comma II). Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da 2 a 5 anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a 2 anni (comma III)".