SCAMBIO ELETTORALE POLITICO MAFIOSO

Il reato di scambio elettorale politico mafioso è previsto dall'art. 416 ter, c.p., a norma del quale: "Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilita' e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalita' di cui al primo comma".(Articolo modificato dalla Legge 17 aprile 2014 n. 62).