SCRIMINANTI

Le scriminanti o cause di giustificazione sono tutte quella situazioni giuridiche in presenza delle quali un fatto costituente reato deve reputarsi lecito, poiché è autorizzato o imposto da un'altra norma, nel rispetto del principio di non contraddizione dell'ordinamento giuridico considerato nel suo complesso. Il codice disciplina una serie di scriminanti, definite comuni, in quanto applicabili a tutti i reati: consenso dell'avente diritto (art. 50, c.p.); esercizio di un diritto (art. 51, c.p.); adempimento di un dovere (art. 51, c.p.); legittima difesa (art. 52, c.p.); uso legittimo delle armi (art. 53, c.p.); stato di necessità (art. 54, c.p.). Invece, sono definite speciali le scriminanti previste in realzione a determinati reati (ex: reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale). Accanto alle scriminanti tipizzate dal legislatore, la dottrina ha individuato una serie di scriminanti non codificate, come: l'attività medico-chirurgica e la violenza sportiva. Le scriminanti hanno rilevanza obiettiva, poiché l'art. 59, c.p. dispone che: "le circostanze che [...] escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute o da lui per errore ritenute inesistenti" (comma I); inoltre, "se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena (c.d. scriminanti putative), queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo" (comam III). Infine, se si eccedono colposamente i limiti insiti in ciascuna scriminante (c.d. eccesso colposo), si applicheranno le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo (art. 55, c.p.).