SENTENZA
La sentenza è il provvedimento emesso dal giudice, nei casi stabiliti dalla legge, che, generalmente, definisce un procedimento (contenzioso o non contenzioso). La sentenza reca l'intestazione "Repubblica italiana", viene pronunciata "In nome del popolo italiano" e contiene l'indicazione del giudice, delle parti e dei loro difensori, la concisa esposizione dello svolgimento del processo, le richieste avanzate dalle parti, nonché i motivi di fatto e di diritto a sostegno della decisione e il dispositivo. In diritto processuale civile, possono essere emanati diversi tipi di sentenza: di mero accertamento, se contiene il mero accertamento di una determinata situazione giuridica; di condanna, se condanna la parte soccombente a porre in essere un determinato comportamento; costitutiva, se modifica la situazione giuridica precedente. Si distingue, inoltre, tra sentenza definitiva e non definitiva: nel primo caso, la sentenza definisce un giudizio; nel secondo caso, la sentenza decide il merito solo in parte o risolve una questione pregiudiziale o preliminare. In tutti i casi, il legislatore ha stabilito con precisione il contenuto della sentenza civile (art. 132, c.p.c.) ed ha disposto che la stessa deve essere resa pubblica, mediante il deposito nella cancelleria del giudice che l'ha emessa, e, subito dopo, deve essere comunicata alla parti che si sono costituite (art. 133, c.p.c.). In diritto processuale penale, la sentenza conclude il processo, o almeno una sua fase, e può essere meramente processuale, se decide solo su una questione di natura processuale (ex: sentenza di improcedibilità), oppure sostanziale o di merito, se decide circa la fondatezza o infondatezza della imputazione (ex: sentenza di assoluzione). In materia penale, inoltre, possono essere pronunciate diverse tipologie di sentenza: di non luogo a procedere, di proscioglimento o di condanna. La sentenza di non luogo a procedere viene emessa al termine dell'udienza preliminare, quando non è disposto il rinvio a giudizio dell'imputato, ma il giudice si convince che sussiste una causa di estinzione del reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, o che il fatto non è previsto dalla legge come reato, o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, nonché in tutti i casi in cui gli elementi acquisiti fino ad allora risultano insufficienti, contraddittori o, comunque, inidonei a sostenere l'accusa in giudizio (art. 425, c.p.p.). Nell'ambito delle sentenze di proscioglimento, il codice distingue tra la sentenza di non doversi procedere e la sentenza di assoluzione: la prima è pronunciata nelle ipotesi in cui l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, ovvero quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria (art. 529, c.p.p.); la seconda, invece, viene emessa quando manca, nel merito, la reità dell'imputato ed il giudice adotta una delle formule assolutorie indicate nell'art. 530, c.p.p. (ossia "il fatto non sussiste", "l'imputato non lo ha commesso", "il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato" o "il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per altra ragione"), nonché quando "manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile". Conseguenza diretta della sentenza di proscioglimento è la cessazione delle misure cautelari personali, in quanto viene meno il presupposto per la loro applicazione, cioè l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza. La sentenza di condanna, infine, viene emessa quando, sulla base delle prove raccolte in giudizio, l'imputato risulta colpevole del reato oggetto di contestazione "al di là di ogni ragionevole dubbio" (art. 533, c.p.p.); mediante tale sentenza, il giudice indica la pena da applicare e le eventuali misure di sicurezza. In diritto processuale amministrativo, la sentenza emessa dal giudice può essere: interlocutoria, quando non pone fine alla controversia, ma si limita a risolvere una questione processuale o pregiudiziale, oppure a disciplinare lo svolgimento del processo o ad adottare provvedimenti istruttori; definitiva, quando determina la fine del processo; di rito, se risolve questioni di carattere processuale; di merito, se contiene la risposta alla domanda formulata dalla parte, disponendone l'accoglimento o il rigetto (art. 26, L. 6.12.1971, n. 1034).
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