SEPARAZIONE DEI PROCESSI

La separazione dei processi si attua quando il giudice reputa opportuno trattare o decidere in maniera disgiunta processi celebrati congiuntamente: si tratta, insomma, del fenomeno inverso alla riunione. In diritto processuale civile, il giudice può disporre la separazione dei processi su istanza di tutte le parti, o quando la continuazione della loro riunione comporterebbe un ritardo o renderebbe più gravoso il processo (art. 103, c.p.c.); in entrambi i casi, si deve trattare di litisconsorzio facoltativo e non necessario, o di più azioni proposte contro una stessa parte, anche se connesse oggettivamente (art. 104, c.p.c.). In diritto processuale penale, la separazione può essere disposta dal giudice solo dopo l'esercizio dell'azione penale, nelle ipotesi indicate dal codice di rito (ex: "se all'udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni") e, comunque, in tutti i casi in cui il giudice la reputi utile ai fini delle speditezza del processo, purché la riunione dei processi non sia ritenuta assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti (art. 18, c.p.p.); come la riunione, anche la separazione dei processi è disposta con ordinanza, anche d'ufficio, dopo aver sentito le parti (art. 19, c.p.p.). In diritto processuale amministrativo, la separazione dei processi può essere disposta quando il giudice ha deciso in ordine ad alcuni ricorsi precedentemente riuniti, mentre per gli altri reputa necessario lo svolgimento di un'attività probatoria supplementare.