SEQUESTRO

In diritto processuale civile, il sequestro è il provvedimento di natura cautelare, disciplinato dagli artt. 670 ss., c.p.c., mediante il quale si mira ad assicurare la conservazione di determinati beni, che, pertanto, divengono indisponibili. Il sequestro può essere giudiziale o conservativo: il primo ha lo scopo di tutelare un preteso diritto su una cosa oggetto di controversia e può avere ad oggetto "beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea", nonché "libri, registri, documenti, modelli, campioni e ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione, ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea" (art. 670, c.p.c.); il secondo, invece, può essere al giudice su istanza del creditore, quando c'è "fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito" e può avere ad oggetto beni mobili o immobili del debitore o somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento (art. 671, c.p.c.). In diritto processuale penale, si distinguono 3 tipi di sequestro: il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo. Il sequestro probatorio ha lo scopo di assicurare le fonti di prova e può avere ad oggetto il corpo del reato o cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti (artt. 253 ss, c.p.p.). Il sequestro conservativo e il sequestro preventivo sono misure cautelari reali, applicabili quando ricorrono i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ma volti al perseguimento di interessi differenti: il primo ha lo scopo di evitare che vengano a mancare o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario, nonché quelle per l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato (artt. 316 ss., c.p.p.); il secondo può essere disposto per "quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati" (artt. 321 ss., c.p.p.).