SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

La separazione personale dei coniugi è l'istituto mediante il quale viene interrotta la stabile convivenza tra i coniugi, pur sussistendo ancora il vincolo matrimoniale. L'art. 150, c.c. dispone che la separazione dei coniugi può essere giudiziale o consensuale. La separazione giudiziale può essere richiesta al giudice da uno dei coniugi "quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole" (art. 151, c.c.); il procedimento di separazione ha natura contenziosa e segue la disciplina dettata negli artt. 706 ss., c.p.c.: in linea generale, esso viene introdotto mediante ricorso e si conclude con una sentenza. La separazione consensuale, invece, è richiesta da entrambi i coniugi sulla base di un accordo, mediante il quale disciplinano i loro rapporti futuri, relativamente ai diritti disponibili; anche in tal caso, il procedimento viene introdotto mediante ricorso e il provvedimento con il quale il giudice dispone la separazione consensuale acquista efficacia con l'omologazione del tribunale (art. 711, c.p.c.).