SPIONAGGIO

Il codice penale prevede due ipotesi di spionaggio: lo spionaggio politico o militare e lo spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione. Lo spionaggio politico militare è previsto dall'art. 257, c.p., a norma del quale: "chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete, è punito con la reclusione non inferiore a 15 anni". Lo spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione è previsto dall'art. 258, c.p., a norma del quale: "chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a 10 anni (comma I). Si applica l'ergastolo se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano (comma II)".