STATI EMOTIVI E PASSIONALI

Gli stati emotivi e passionali sono previsti dall'art. 90, c.p., a norma del quale, essi "non escludono né diminuiscono l'imputabilità". Gli stati emotivi determinano un turbamento improvviso e temporaneo nella psiche del soggetto agente; invece, gli stati passionali sono sentimenti più profondi e duraturi dell'animo umano, come l'odio, l'amore, la gelosia, ecc.