UCCISIONE O DANNEGGIAMENTO DI ANIMALI ALTRUI

Il reato di uccisione o danneggiamento di animali altrui è previsto dall'art. 638, c.p., a norma del quale: "chiunuqe senza necessità uccide o rende inservibili, o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309 (comma I). La pena è della reclusione da 6 mesi a 4 anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria (comma II). Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno (comma III)".