VIOLENZA SESSUALE

Il reato di violenza sessuale è previsto dall'art. 609 bis, c.p., a norma del quale: "chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da 5 a 10 anni (comma I). Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona (comma II). Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi (comma III)".