VIZIO DI MENTE
Il vizio di mente consiste in una alterazione delle mente, conseguente ad infermità, dalla quale deriva l'esclusione (vizio totale di mente) o la notevole riduzione (vizio parziale di mente) della capacità di intendere e di volere del soggetto agente. In riferimento al vizio totale di mente, l'art. 88, c.p. dispone che: "non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere"; invece, per quanto riguarda il vizio parziale di mente, l'art. 89, c.p. stabilisce che: "chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita".
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