Comunicato del CNF sulle opposizioni a decreto ingiuntivo. 6 ottobre 2010.



"Opposizione a decreti ingiuntivi: dal Cnf la richiesta di una leggina urgente per evitare le improcedibilità di massa.

L’Avvocatura chiede un intervento normativo interpretativo dell’articolo 645 del cpc per superare la
giurisprudenza capestro delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 19246 del 9 settembre scorso)
Roma 6/10/2010. Una leggina urgente che impedisca le dichiarazioni in massa di
improcedibilità delle opposizioni ai decreti ingiuntivi nelle quali l’opponente non si sia costituito
nel termine di cinque giorni.
La chiede con fermezza il Consiglio nazionale forense, per superare la giurisprudenza delle
sezioni unite della Corte di Cassazione che sta creando grande scompiglio nella categoria forense,
preoccupata dell’effetto “smaltimento” per improcedibilità di migliaia di opposizioni a decreti
ingiuntivi.
Ad accendere le preoccupazioni dell’Avvocatura è stata una recente sentenza delle Sezioni Unite
della Cassazione ( sent. 19246 del 9 settembre scorso), che pur ribadendo il costante orientamento
della Corte, secondo il quale l’abbreviazione dei termini di costituzione dell’opponente consegue
automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di un termine di comparizione
inferiore a quello ordinario, ha anche provveduto a una “puntualizzazione”, precisando che l’effetto
“automatico” della riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opposto opera per il “solo
fatto” che l’opposizione sia stata proposta. Con la conseguenza, ritenuta devastante
dall’Avvocatura, che la tardiva costituzione dell’opponente (oltre il termine di cinque giorni) va
equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione.
Così infatti la sentenza: “esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche (come l’accelerazione
del procedimento, ndr), inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell'opponente
e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di
un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del
solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, in quanto l’articolo 645 prevede che in ogni caso di
opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel caso, tuttavia, in cui l'opponente assegni
un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell'opposto,
costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l'anticipazione dell'udienza di comparizione ai sensi
dell'art. 163 bis, comma 3.”
Per il Cnf, allora, occorrerebbe chiarire urgentemente e in via normativa la portata dell’articolo 645
cpc, secondo comma, specificando che l’abbreviazione dei termini di costituzione dell’opponente
non sia automatica ma discenda dalla sua scelta di avvalersi della facoltà di ridurre all’opposto il
termine a comparire."

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