Art. 163 bis Codice di Procedura Civile. Termini per comparire.

163-bis. Termini per comparire.

Tra il giorno della notificazione [c.p.c. 148] della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi [c.p.c. 155] non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero (1).

Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma (2).

Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore [disp. att. c.p.c. 70, 70-bis]. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere [c.p.c. 136] all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente (3) (4).

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(1) Comma prima sostituito, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 8, L. 26 novembre 1990, n. 353 e poi così modificato dal comma 1 dell'art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.». Vedi, anche, l'art. 126 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

(2) Vedi, anche, l'art. 126 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

(3) Articolo aggiunto dall'art. 8, L. 14 luglio 1950, n. 581. La Corte costituzionale, con sentenza 4-11 giugno 1975, n. 138 (Gazz. Uff. 18 giugno 1975, n. 159), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 163-bis c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

(4) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi gli artt. 3 e 8, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.