Art. 163 bis Codice di Procedura Civile. Termini per comparire.
163-bis. Termini per comparire (1) (2)
[I]. Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di centoventi giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero (3) (4) .
[II]. Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno novanta giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente [701 att.]. In questo caso i termini di cui all'articolo 171-ter decorrono rispetto all'udienza così fissata (5) .
_________________
[1] Articolo inserito dall'art. 8 l. 14 luglio 1950, n. 581.
[2] In tema di misure per assicurare la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali è prevista la trattazione prioritaria, v. art. 2-ter, comma 5, d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125.
[3] Comma sostituito dall'art. 8 l. 26 novembre 1990, n. 353; successivamente modificato dall'art. 21 lett. g)l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006 e, da ultimo, dall'art. 3, comma 12, lett. b), numero 1), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha sostituito la parola «centoventi» alla parola «novanta»? (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".
[4] L'articolo recava un originario secondo comma abrogato dall'art. 3, comma 12, lett. b), numero 2), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) di cui si riporta il testo prima della modificazione: «Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.». Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".
[5] Comma modificato dall'art. 3, comma 12, lett. b), numero 3), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha inserito, in fine, il seguente periodo: «In questo caso i termini di cui all'articolo 171-ter decorrono dall'udienza così fissata.» (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti." Successivamente modificato dall'art. 3, comma 2, lettera b), numeri 1 e 2, del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 che hanno sostituito rispettivamente le parole «almeno novanta giorni liberi» alle parole «almeno cinque giorni liberi» e «decorrono rispetto all'udienza» alle parole «decorrono dall'udienza». Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023