Contributi per il sostegno al trasporto ferroviario intermodale.

Decreto 16 marzo 2020. Istruzioni operative di accesso ai contributi per l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 111 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinate ad interventi a sostegno del trasporto ferroviario.



Il Ministero delle Infastrutture e dei trasporti con decreto del 16 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 marzo 2020, ha emanato istruzioni operative di accesso ai contributi per l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 111 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinate ad interventi a sostegno del trasporto ferroviario intermodale.

Normativa di riferimento

Art. 1, comma 111 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) che autorizza la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalita' di cui all'art. 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016) e, in particolare l'art. 1, comma 648 che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale (c.d. «Ferrobonus») in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia;

Art. 1, comma 649 della predetta legge n. 208/2015 che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, adotti un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648, regolamento da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Decisione della Commissione europea C(2016) 7676 final del 24 novembre 2016 con la quale e' stato autorizzato l'aiuto di stato SA.44627 - Italia - «Ferrobonus» - Incentivi per il trasporto ferroviario;

Regolamento «Ferrobonus» emanato in attuazione dell'art. 1, comma 648 della legge n. 208/2015 con decreto interministeriale (MIT- MEF) 14 luglio 2017, n. 125 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 190 del 16 agosto 2017;

Art. 9 comma 2 del citato decreto interministeriale n. 125/2017 a norma del quale l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, unitamente al modello per la presentazione delle domande, viene disposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con provvedimento del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita';

Decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' n. 89 del 17 agosto 2017 pubblicato nel sito web dell'Amministrazione e del soggetto gestore in data 17 agosto 2017 recante «modalita' operative per l'erogazione delle risorse ... destinate a interventi a sostegno del trasporto intermodale o trasbordato su ferro, ai sensi dell'art. 1, comma 648 della legge 28 dicembre 2015, n. 208» e successive modifiche e integrazioni di cui al decreto del direttore generale del trasporto stradale e dell'intermodalita' del 10 ottobre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 ottobre 2017, n. 238;

Art. 1, comma 2 del citato decreto direttoriale n. 89 del 17 agosto 2017 che fissa la validita' delle domande di accesso ai contributi in due annualita' di incentivazione decorrenti dal 31 agosto 2017;

Comma 6 del medesimo art. 1 del decreto n. 89 del 17 agosto 2017 che prevede che nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse aggiuntive per la misura «Ferrobonus» le modalita' operative per l'accesso ai contributi saranno disposte con provvedimento del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita';

Decisione della Commissione europea C(2016) 7676 final del 24 novembre 2016 di autorizzazione del «Ferrobonus» che, al punto (14), paragrafo 2.4, prevede che «il regime puo' tuttavia avere una durata massima complessiva di cinque anni ... e la sua applicazione inizia a decorrere dalla pubblicazione del decreto attuativo a seguito dell'approvazione da parte del regime da parte della Commissione», accordando inoltre, per tale regime di incentivazione una dotazione massima annua di 30 milioni di euro;

Art. 3, comma 5 del su citato regolamento «Ferrobonus» il quale prevede che «in caso di ulteriori stanziamenti statali a favore del trasporto ferroviario intermodale o trasbordato la durata di concessione dei contributi di cui al presente regolamento puo' proseguire oltre l'anno 2018, fermo restando che il regime di aiuti complessivamente non deve superare i cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del regolamento stesso»;

Legge di bilancio 2020 ha reso disponibili, per gli interventi di cui all'art. 1, comma 648 della legge n. 208/2015, ulteriori risorse aggiuntive nella misura di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e 25 milioni di euro per l'anno 2021 assegnati a capitoli di bilancio di competenza della direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita';

Art. 1, comma 648 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 cosi' come rifinanziato dall'art. 1, comma 111 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) in tema di contributi;

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita'; trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di accesso ai contributi a sostegno del trasporto ferroviario intermodale o trasbordato di cui al regolamento 125/2017 devono pervenire esclusivamente via PEC al seguente indirizzo di posta elettronica [email protected] entro e non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Le domande di accesso devono essere indirizzate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', specificando con apposita dicitura nell' oggetto «contributo decreto Ferrobonus 2020-2021», utilizzando per la presentazione i modelli allegati al presente provvedimento, ovvero:

a. l'allegato 1a contenente la domanda di accesso ai contributi o, in alternativa, l'allegato 1b nel caso di imprese gia' beneficiarie dei contributi nelle annualita' 2017 e 2018;

b. l'allegato 2 contenente la dichiarazione sostitutiva relativa ai treni*km commissionati nel triennio 2012 - 2013 - 2014 (solo per le imprese che presentano l'allegato 1a).

c. l'allegato 3 esclusivamente per le imprese beneficiarie configurabili come operatori di trasporto combinato (MTO) come definito nel regolamento 125/2017.

Ai fini di comprovare l'effettivo ribaltamento di cui all'art. 11, comma 2, del regolamento 125/2017, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - anche per il tramite del soggetto gestore di cui all' art. 4 del citato regolamento - rendera' disponibili in formato elettronico i modelli utili per i necessari adempimenti.

Per le imprese gia' beneficiarie della misura per le annualita' 2017 e 2018 l'impegno ad incrementare il volume di traffico ferroviario di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del regolamento 125/2017 e' da riferirsi al volume di traffico ferroviario in treni*km dell'ultimo periodo di incentivazione.

Le imprese gia' beneficiarie della misura per le annualita' 2017 e 2018 non aderenti alla misura per le annualita' 2020 e 2021 sono tenute al rispetto degli impegni assunti in fase di accesso ai contributi.

Il diritto al contributo dovra' essere comprovato, nel corso delle due annualita', a consuntivo di ciascuno periodo di dodici mesi di riferimento (31 agosto 2019 - 30 agosto 2020 , 31 agosto 2020 - 30 agosto 2021), in ragione dei treni*km effettuati - cosi' come previsto dall'art. 7, comma 1 e comma 2 del regolamento - previa presentazione del modello di cui all'allegato 4 (modello di rendicontazione) e con l'acquisizione di contratti con una o piu' imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale o trasbordato con treni completi , nei termini di cui all' art. 13 comma 1, lettera a) e lettera b) del regolamento 125/2017.

Ai fini del monitoraggio dell'obbligo di mantenimento, per ulteriori 24 mesi, del volume di traffico ferroviario raggiunto nell'ultimo periodo di dodici mesi di erogazione del contributo il quale si intende, per le imprese aderenti alla misura per le annualita' 2020 e 2021, decorrente dal 30 agosto 2021, le imprese, nei termini di cui all'art. 13, comma 5, del regolamento trasmettono al Ministero l'elenco dei treni*chilometro effettuati e ulteriori elementi che saranno richiesti dal Ministero ai fini del monitoraggio.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione; e' altresi' pubblicato nei siti web istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del soggetto gestore.

L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi «Ferrobonus» sono disciplinati nel regolamento generale di cui al decreto interministeriale (MIT- MEF) 14 luglio 2017, n. 125. 

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