Nuovo statuto della Banca d'Italia: i punti essenziali.

DPR 15 febbraio 2016. Approvazione del nuovo stato della Banca d'Italia. G.U. n. 84 - 11 aprile 2016.



Con DPR del 15 febbraio 2016 (G.U. 11 aprile 2016 n. 849) è stato approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia.

I punti essenziali dello Statuto.

  • La Banca d'Italia e' istituto di diritto pubblico.

Nell'esercizio delle proprie funzioni e nella gestione delle proprie finanze, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati.

Quale banca centrale della Repubblica italiana, e' parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC).

Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualita' le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC.

Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'art. 127.1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Trattato).

La Banca d'Italia e' autorita' nazionale competente nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013.

  • La Banca d'Italia ha sede legale in Roma. Puo' avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali. La struttura organizzativa dell'Amministrazione centrale e delle filiali, definita nei regolamenti, si ispira a principi di funzionalita' e di efficienza.
  • Il capitale della Banca d'Italia e' di 7.500.000.000 euro ed e' rappresentato da 300.000 quote nominative di partecipazione del valore nominale di 25.000 euro ciascuna.
  • I diritti patrimoniali dei partecipanti sono limitati al valore del capitale e a quanto previsto all'art. 38, comma 2, lett. b).
  • Le quote di partecipazione possono appartenere esclusivamente a:
  • a) banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;
  • b) imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;
  • c) fondazioni di cui all'art. 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
  • d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
  • Nessun partecipante puo' possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto e i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia; tali quote debbono essere alienate nel termine stabilito dal Consiglio superiore.
  • Cosa si intende per "partecipazioni indirette"?

Si considerano partecipazioni indirette, per la quota corrispondente, quelle possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei partecipanti.

Il Consiglio superiore, con il parere favorevole del Collegio sindacale, avendo a riferimento la salvaguardia del patrimonio della Banca, disciplina i casi, i limiti, le modalita' e le condizioni sulla base delle quali, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale di cui al comma 4, la Banca puo' acquistare temporaneamente quote del proprio capitale dai soggetti indicati nel comma 3, fermo restando che l'acquisto avviene per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle quote.

Con le medesime modalita' sono altresi' stabilite idonee forme di pubblicita' atte a garantire la trasparenza delle operazioni di acquisto e di vendita effettuate e la parita' di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati.

Per il periodo in cui le quote restano nella disponibilita' della Banca il diritto di voto e' sospeso, ma le quote sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Le medesime quote non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni. I dividendi sono imputati alle riserve statutarie.

  • Le quote di partecipazione possono essere cointestate?

No, le quote di partecipazione non possono essere cointestate. Su di esse sono ammesse soltanto annotazioni di vincolo per garanzia, nel rispetto delle condizioni stabilite dal Consiglio superiore.

  • Le quote di partecipazione sono dematerializzate.  Vengono immesse nel sistema di gestione accentrata previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  • Gli organi centrali dell'Istituto sono:

a) l'Assemblea dei partecipanti;

b) il Consiglio superiore;

c) il Collegio sindacale;

d) il Direttorio;

e) il Governatore;

f) il Direttore generale (nella versione inglese: Senior Deputy Governor) e i Vice Direttori generali (nella versione inglese individualmente definiti Deputy Governor)

  • Assemblea dei partecipanti.

Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie.

Le assemblee straordinarie deliberano sulle modificazioni dello statuto; le assemblee ordinarie deliberano su ogni altra materia indicata dallo statuto.

L'assemblea non ha alcuna ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalita' istituzionali.

Le assemblee sono convocate dal Consiglio superiore, anche su domanda motivata del Collegio sindacale o di partecipanti che siano titolari, da almeno 40 giorni, di quote complessivamente pari o superiori al 10% del capitale. Le assemblee presso l'Amministrazione centrale sono presiedute dal Governatore; quelle presso le sedi sono presiedute dal presidente del rispettivo Consiglio di reggenza o, in sua assenza, dal reggente piu' anziano in ordine di nomina e, a parita' di nomina, di eta'.

La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai partecipanti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno 45 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea approva il regolamento disciplinante le modalita' del suo funzionamento.

L'assemblea ordinaria annuale si riunisce presso l'Amministrazione centrale, non piu' tardi del 31 marzo, per deliberare sull'approvazione del bilancio, sul riparto dell'utile netto e, ove occorra, sulla nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale.

Determina i compensi spettanti ai consiglieri superiori, ai sindaci, ai reggenti delle sedi e ai consiglieri delle succursali.

L'ordine del giorno, stabilito dal Consiglio superiore, deve comprendere anche tutte le proposte ad esso presentate entro il 15 del mese di gennaio, con domanda sottoscritta da uno o piu' partecipanti che siano titolari, da almeno 40 giorni, di quote non inferiori al 2 per cento del capitale.

Le proposte non comprese nell'ordine del giorno non possono essere discusse, ma l'assemblea puo' deliberare che siano iscritte nell'ordine del giorno di una successiva riunione.

Qualora non sia possibile esaurire i lavori nel giorno stabilito, il Presidente puo' aggiornare l'assemblea a quello successivo.

Nel caso in cui, nel secondo giorno, l'assemblea non sia regolarmente costituita, restano valide le deliberazioni prese nel primo giorno.

Per la discussione delle altre materie da trattare si deve procedere ad una nuova convocazione con le formalita' indicate nell'art. 10.

  • Chi ha diritto di intervenire?

Hanno diritto di intervenire e votare in assemblea coloro che risultano titolari di quote al termine del quarantesimo giorno precedente alla data dell'assemblea in prima convocazione.

I partecipanti che siano titolari di un numero di quote inferiore allo 0,1 per cento del capitale possono intervenire ed esprimere il proprio voto solo facendosi rappresentare da un altro partecipante.

Ogni partecipante avente diritto puo' intervenire per il tramite del proprio rappresentante legale o di altra persona, che non faccia parte del Consiglio superiore della Banca ne' del Collegio sindacale, munita di procura speciale.

Ogni intervenuto non puo' rappresentare piu' di quattro partecipanti.

L'assemblea ordinaria e' regolarmente costituita quando e' rappresentato almeno un quarto del capitale.

In mancanza, l'assemblea e' rinviata a non meno di 8 e a non piu' di 15 giorni di distanza dalla prima convocazione. In questa seconda riunione l'assemblea e' regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

Del rinvio dell'assemblea e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale, con avvertenza che trattasi di seconda convocazione.

Nell'assemblea di seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni estranee all'ordine del giorno della prima.

L'assemblea straordinaria e' regolarmente costituita quando sia rappresentato almeno un terzo del capitale. In mancanza, l'assemblea e' riconvocata con le formalita' stabilite nell'art. 10.

I verbali delle assemblee presso l'Amministrazione centrale sono redatti da un notaio e devono essere firmati, entro la fine del mese successivo a quello dell'adunanza, dal presidente dell'assemblea e da due partecipanti a cio' delegati dall'assemblea.

Nei modi e nelle forme stabiliti negli articoli 6, 7 e 8, l'assemblea dei partecipanti e' convocata presso le sedi quando ha per oggetto la nomina di consiglieri superiori o la revoca del loro mandato in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 16.

L'assemblea e' regolarmente costituita quando sia rappresentato almeno un decimo del capitale. In mancanza, l'assemblea e' riconvocata con le formalita' stabilite nell'art. 10.

L'ufficio di segretario dell'assemblea spetta al segretario del Consiglio di reggenza e, in sua assenza, a uno dei presenti all'assemblea, da designarsi dal presidente della medesima.

Qualora il numero dei consiglieri superiori da nominare sia pari o superiore a sette, le nomine sono demandate ad un'unica assemblea da tenersi presso l'Amministrazione centrale della Banca con l'osservanza delle modalita' stabilite per l'assemblea ordinaria. 5. In tale assemblea si procede a votazioni separate per ciascuna sede.

Sono validamente assunte le deliberazioni che ottengono il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

Le nomine devono farsi per schede segrete.

 

 

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