Art. 2221 Codice Civile. Fallimento e concordato preventivo.

2221. [Fallimento e concordato preventivo] (1)

[I]. [Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale [2195], esclusi gli enti pubblici [2201] e i piccoli imprenditori [2083], sono soggetti, in caso d'insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali (2) .]
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[1] Articolo abrogato dallLart. 384, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.Tale disposizione, ai sensi dell'art. 389, comma 1, d.lgs. n. 14, cit., come sostituito dall'art. 5, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif., in l. 5 giugno 2020, n. 40, dall'art. 1, comma 1, lett. a) d.l. 24 agosto 2021, n. 118, conv., con modif., in l. 21 ottobre 2021, n. 147  e, da ultimo, sostituito dall’art. 42, comma 1, lett. a), d.l. 30 aprile 2022, n. 36, conv. con modif. in l. 29 giugno 2022, n. 79, entra in vigore il 15 luglio 2022, salvo quanto previsto al comma 2 del citato decreto.
[2] V. artt. 5 e 160 r.d. 16 marzo 1942, n. 267. Per le società fiduciarie e di revisione v. d.l. 5 giugno 1986, n. 233, conv., con modif., nella l. 1° agosto 1986, n. 430, che ne dispone la liquidazione coatta amministrativa in caso di stato di insolvenza. Per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza v. d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270.