Art. 2236 Codice Civile. Responsabilitą  del prestatore d'opera.

2236. Responsabilità del prestatore d'opera.

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave [c.c. 1176, 2104].