Art. 2236 Codice Civile. Responsabilitą del prestatore d'opera.
2236. Responsabilità del prestatore d'opera.
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave [c.c. 1176, 2104].