Art. 2392 Codice Civile. Responsabilitą  verso la societą .

2392. Responsabilità verso la società.

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge [c.c. 2423, 2435, 2485, 2486] e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze [c.c. 18, 1176, 1710, 2507]. Essi sono solidalmente responsabili [c.c. 1292] verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori [c.c. 2381, 2449, 2455].

In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose [c.c. 2377, 2409].

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio [c.c. 2421, n. 1], dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale [c.c. 18, 2260, 2941, n. 7] (1).

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(1) Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo V.