Art. 2545 quater Codice Civile. Riserve legali, statutarie e volontarie.
2545-quater. Riserve legali, statutarie e volontarie.
Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.
L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545-quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma (1).
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(1) Il Titolo VI del Libro V, comprendente gli articoli da 2511 a 2548, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 8, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 223-quinquiesdecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Le norme di cui al presente articolo erano contenute nella formulazione dell'art. 2536 in vigore prima della modifica disposta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla mutua assicuratrice di cui al titolo IV del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 56 dello stesso Codice.